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Adeguamento sismico
Rientrano negli interventi di adeguamento sismico tutti gli interventi atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dal D.M. 14/1/2008, "Norme tecniche delle costruzioni".
È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento sismico della costruzione, a chiunque intenda:
eseguire interventi atti ad aumentare la sicurezza della struttura esistente;
sopraelevare la costruzione;
ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%;
effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
Gli interventi di adeguamento sismico vanno applicati, per quanto possibile, in modo regolare ed uniforme.
Particolare attenzione verrà posta alla fase esecutiva degli interventi, in quanto una cattiva esecuzione può peggiorare il comportamento globale delle costruzioni.
La scelta del tipo, della tecnica di intervento dipende dai risultati della valutazione della sicurezza, dovendo mirare prioritariamente a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a migliorare il comportamento globale della costruzione.
Il progetto dell'intervento di adeguamento sismico comprende:
verifica della struttura prima dell'intervento con identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto);
scelta motivata del tipo di intervento, delle tecniche e dei materiali;
dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi;
analisi strutturale considerando le caratteristiche della struttura post-
verifica della struttura post-